Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 gennaio 2015, n. 76

Rifiuti - Scarti vegetali - Articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006 - Combustione - Applicazione del reato ex articolo 256-bis, Dlgs 152/2006 e del reato ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Limiti - Condizioni

Per la Cassazione bruciare piccole quantità di scarti vegetali nel luogo di produzione rispettando le condizioni e limiti del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) non è reato, solo illecito amministrativo se li si brucia nei periodi dichiarati "a rischio incendi" dalle Regioni.
La Corte di Cassazione (sentenza 7 gennaio 2015, n. 76) aggiorna la giurisprudenza in materia di combustione di materiale vegetale dopo le novità ex Dl 91/2014 come modificato dalla legge di conversione 116/2014. Secondo il sistema legislativo vigente (articolo 256-bis e 182, comma 6-bis, Dlgs 152/2006) bruciare scarti vegetali nel luogo di produzione in piccoli cumuli e nelle quantità previste dalla legge rientra nella normale pratica agricola e non configura reato ex articolo 256-bis (combustione illecita di rifiuti) né si può applicare l'articolo 256 (gestione illecita di rifiuti) dato che tali materiali non sono rifiuti (vedi articolo 185, comma 1, lettera f).
L'abbruciamento di tali piccole quantità di scarti vegetali è "normale pratica agricola" consentita per il reimpiego dei materiali come concimi o ammendanti. Il reato, per i Supremi Giudici non si configura nemmeno se l'attività è posta in essere nei periodi a "rischio incendi" individuati dalle Regioni, perché tali condotte semmai sono sanzionate in via amministrativa.

Corte di Cassazione

Sentenza 7 gennaio 2015, n. 76