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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 20 ottobre 2020, n. 4637

Appalti - Rifiuti - Affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti - Partecipazione alla gara - Esclusione dell'operatore economico - Articolo 80, Dlgs 50/2016 - Possibilità - Nella fase della gara e fino all'aggiudicazione - Sussistenza - Esclusione nella fase successiva all'aggiudicazione - Illegittimità - Sussistenza

L'esclusione di un'impresa dopo l'aggiudicazione dell'appalto ad altro partecipante per il servizio rifiuti è illegittima e poco logica, potendo avere come scopo solo impedire alla stessa di impugnare l'aggiudicazione.
Lo ha deciso il Tar Campania nella sentenza 20 ottobre 2020, n. 4637 che ha stigmatizzato il comportamento di un Comune che aggiudicava il servizio integrato di igiene urbana (raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, gestione del centro di raccolta comunale e servizio spazzamento strade) a una azienda e dopo l'aggiudicazione escludeva dalla gara un'altra partecipante classificatasi quarta. Per i Giudici campani è illogico "un provvedimento di esclusione dopo la chiusura del procedimento di selezione del contraente, non avendo alcun senso l'esclusione di un'impresa collocata al quarto posto della procedura già conclusasi, se non allo scopo di pregiudicare le sorti del ricorso da essa proposto avverso l'aggiudicazione."
Oltretutto l'articolo 80, comma 6, del Dlgs 50/2016 (a mente del quale "le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura") va letto nel senso di consentire l'esclusione dell'operatore economico solo nella fase della gara e fino all'aggiudicazione. Pertanto è illegittima una esclusione che avvenga dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto. (FP)

Tar Campania

Sentenza 20 ottobre 2020, n. 4637