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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Molise 13 novembre 2018, n. 656

Danno ambientale e bonifiche - Interventi di bonifica e messa in sicurezza di suolo inquinato - Articolo 242, Dlgs 152/2006 - Diffida a porre in essere le procedure operative di bonifica - Competenza - Provincia - Sussistenza - Diffida proveniente dal Comune per motivi contingibili e urgenti - Articolo 50, Dlgs 267/2000 - Possibilità - Sussistenza

Fermo restando che ai sensi del Dlgs 152/2006 spetta alla Provincia obbligare il responsabile alla messa in sicurezza e bonifica del sito inquinato, il Comune può intervenire con ordinanze contingibili urgenti.
Lo ha chiarito il Tar Molise nella sentenza 13 novembre 2018, n. 656 confermando l'atto di diffida di un Comune a carico del proprietario di un sito contaminato col quale lo si invitava a porre in essere le procedure operative ex articolo 242 Dlgs n. 152/2006. Da un lato il Tar ha affermato che il fatto che non sia stato intimato ad ovviare all'inquinamento anche il successivo proprietario del suolo non costituisce un vizio di legittimità della diffida impugnata che ragionatamente individua come responsabile la società ricorrente che a suo tempo usava le cisterne interrate dalle quali proviene il segnalato inquinamento del suolo.
Dall'altro il Tar ha sostenuto che ai sensi dell'articolo 244 del Dlgs 152/2006, se è vero che spetta alla Provincia emanare la diffida a porre in essere le operazioni di bonifica oggetto del giudizio presente, il Comune può sempre intervenire ex articolo 50, Dlgs 267/2000 con una propria ordinanza contingibile e urgente, ricorrendone i presupposti come nel caso di specie. Fermo resta che la Provincia possa e debba adottare i provvedimenti di sua competenza sulla bonifica del suolo.

Tar Molise

Sentenza 13 novembre 2018, n. 656