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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 10 dicembre 2019, n. 32142

Inquinamento - Danno ambientale e bonifiche - Domanda risarcitoria delle spese sostenute dal proprietario non colpevole per la realizzazione delle opere di bonifica - Configurabilità - Esercizio dell'azione di rivalsa ex articolo 253, comma 4, del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Legittimazione all'esercizio del diritto di rivalsa delle spese sostenute spontaneamente dal proprietario in caso di realizzazione delle opere di bonifica secondo un progetto assentito dall'autorità amministrativa - Sussistenza - Facoltà di azione del proprietario non colpevole indifferente dalla previa individuazione dell'autore dell'inquinamento da parte della Pubblica amministrazione - Sussistenza - Successione negli obblighi di bonifica tra il responsabile dell'inquinamento e il nuovo proprietario - Non sussistenza - L'inquinatore ha l'obbligo di procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza mentre il proprietario non responsabile ha l'onere di provvedere per evitare conseguenze derivanti dai vincoli sull’area (onere reale e privilegio immobiliare) - Riconoscimento ex articolo 245, comma 2, del Dlgs 152/2006, della facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica nel sito in proprietà o in disponibilità - Sussistenza  - Prescrizione credito ex articolo 2043 del Codice civile - Non configurabilità - Responsabilità per gli effetti perduranti dell'inquinamento e necessità di adottare misure per la rimozione dell’inquinamento indipendentemente dal momento in cui sono avvenuti i fatti - Rilevanza

La realizzazione delle opere di bonifica, concordate con la pubblica autorità, legittima direttamente l'azione di rivalsa delle spese sostenute dal proprietario non responsabile dell'inquinamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 10 dicembre 2019, n. 32142, richiamando l'ordinanza della stessa Corte del 22 gennaio 2019, n. 1573, in merito  all'azione spontanea del proprietario di un sito, nel centro di Padova, che ha sostenuto le spese per la bonifica nonostante non fosse responsabile dell'inquinamento. La legittimazione dell’azione di rivalsa del nuovo proprietario, ex articolo 253, comma 4, del Dlgs 152/2006, non richiede che la P.a. abbia preventivamente individuato l’autore dell'inquinamento (risalente agli anni '70). La facoltà di intervenire in qualsiasi momento, per mettere in sicurezza e bonificare l'area (terreni probabilmente inquinati da azienda chimica), riconosciuta ex articolo 245, comma 2, del medesimo Dlgs, vede il proprietario non colpevole sostituirsi alla P.a. e - dunque - non si applica la norma civilistica sulla prescrizione per fatto illecito ex articolo 2043 del Codice civile. Tenuto conto del principio "chi inquina paga" e degli obblighi specifici per il recupero ambientale dei siti inquinati è il responsabile dell'inquinamento obbligato a proprie spese alla messa in sicurezza mentre il proprietario non responsabile ha l'onere di farlo per evitare conseguenze derivanti dai vincoli esistenti sull'area. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 10 dicembre 2019, n. 32142