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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 novembre 2018, n. 51576

Rifiuti – Centro di raccolta comunale – Gestione in difformità dai requisiti stabiliti dal Dm 8 aprile 2008 – Valutazione dell’attività secondo i principi generali in materia di rifiuti – Sussistenza – Reato di gestione non autorizzata di rifiuti – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Responsabilità del Sindaco – Separazione tra funzioni politiche e funzioni tecnico-amministrative – Articolo 107, Dlgs 267/2000 – Obbligo del Sindaco di controllare l'attuazione delle proprie scelte programmatiche – Sussistenza

Il Sindaco che omette di controllare la concreta attuazione delle proprie scelte programmatiche riguardanti la realizzazione di un centro di raccolta risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti.
Con tale motivazione, la Corte di Cassazione (sentenza 51576/2018) ha respinto il ricorso presentato da un Sindaco lombardo contro la condanna inflittagli dal Tribunale di Bergamo, ai sensi degli articoli 256, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006, per la gestione di un centro di raccolta comunale dei rifiuti in assoluta difformità dalle modalità stabilite dal Dm 8 aprile 2008.
A niente è valso il richiamo del ricorrente in giudizio alla separazione tra le funzioni del Sindaco - quale organo politico - e della dirigenza - quale organo tecnico-amministrativo – ai sensi dell’articolo 107 del Dlgs 267/2000 (Tu Enti locali). Secondo la Suprema Corte, infatti, è evidente che il Sindaco, una volta esercitati i poteri attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi degli esiti di tale sua attività.
Nel caso specifico, oltretutto, avendo il Giudice del merito accertato anche la piena consapevolezza, da parte dello stesso soggetto, della reale situazione dell’area, il Sindaco ha anche violato il dovere di attivarsi ogni qualvolta venga a conoscenza di situazioni operative che pongono in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell’ambiente.

Corte di Cassazione

Sentenza 15 novembre 2018, n. 51576