Sentenza Corte di Cassazione 2 luglio 2018, n. 29652
Rifiuti urbani - Centro comunale per la raccolta differenziata – Disciplina - Modalità e requisiti stabiliti dal Dm 8 aprile 2008 – Violazione – Applicabilità delle regole generali in materia di rifiuti – Obbligo di autorizzazione regionale ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Sussistenza – Violazione – Reato di Gestione non autorizzata di rifiuti – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Configurabilità
Il centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, se non può essere qualificato come "centro di raccolta" ex Dm 8 aprile 2008, deve essere autorizzato dalla Regione ai sensi del Dlgs 152/2006.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza 31403/2018) nel respingere il ricorso contro una sentenza di condanna inflitta dalla Corte di Appello di Firenze al legale rappresentante di un'impresa sorpresa a gestire rifiuti, presso una ecopiazzola, con modalità esulanti da quelle stabilite dal Dm 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato).
Il mancato rispetto dei requisiti tecnico gestionali stabiliti dal decreto per la realizzazione e l'adeguamento dei centri di raccolta, ricorda la Cassazione, rende infatti valutabili tali comportamenti alla luce di quanto disposto dalla disciplina generale in tema di rifiuti. Da qui la configurabilità del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, sanzionato dallo stesso "Codice ambientale" (articolo 256, comma 1), nel caso il centro non sia stato autorizzato dalla Regione ai sensi dell’articolo 208 del Dlgs 152/2006, e questo a prescindere dal fatto che il soggetto sia iscritto o meno all'Albo nazionale gestori.
Corte di Cassazione
Sentenza 2 luglio 2018, n. 29652
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