Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 21 novembre 2018, n. 52405

Rifiuti - Impianto di recupero - Superamento del quantitativo massimo di rifiuti recuperabili stabilito dall'autorizzazione - Reato - Attività svolta in difformità rispetto alle prescrizioni autorizzative - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Natura di materia prima secondaria del rifiuto post recupero - Irrilevanza

Corte di Cassazione

Sentenza 21 novembre 2018, n. 52405

(omissis)

 

Sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R.C. nato a (omissis)

avverso la sentenza del 13/03/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere (omissis);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore (omissis)

che ha concluso chiedendo: "Annullamento con rinvio limitatamente alla particolare tenuità del fatto"

udito il difensore, Avv. (omissis), che conclude: "Accoglimento del ricorso"

 

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato D.R.C., legale rappresentante della ditta L. Srl, alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, relativamente al reato di cui all'articolo 256, comma 1 e 4, Dlgs 152/2006 perché effettuava l'attività di recupero di rifiuti in difformità delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. In particolare recuperava una quantità di rifiuti pari a tonnellate 20 a fronte delle tonnellate 10 autorizzate. Accertato il 25 settembre 2014.

2. L'imputato ha proposto ricorso, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173, comma 1, disp. att., C.p.p.

2.1. Violazione di legge, articolo 256, comma 1 e 4, Dlgs 152/2006; mancanza della motivazione.

La L. Srl era stata autorizzata a recuperare 10 tonnellate di rifiuti per anno, relativamente alla tipologia 7.1 cod. Cer 170802, materiali da costruzione a base di gesso, non contaminato da sostanze pericolose; a conclusione del ciclo di recupero le sostanze diventano materia prima secondaria, che può essere rivenduta e riutilizzata. La materia prima secondaria non può essere annoverata tra i rifiuti, articolo 184-bis, Dlgs 152/2006. Del resto la ditta L. aveva dichiarato un'attività di recupero di 20 tonnellate, con la nota del 19/06/2014, per il Codice R13. La messa in riserva dei rifiuti per 20 tonnellate non significa equipollenza di recupero per una pari quantità di rifiuti. Non si è accertata, quindi, la quantità dei rifiuti per il superamento della soglia consentita.

2.2. Mancanza di motivazione sull'omessa dichiarazione di particolare tenuità del fatto, articolo 131-bis, C.p.

Nessuna motivazione del Tribunale sulla richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto; il trattamento dei rifiuti in oggetto comunque non ha cagionato inquinamento, o altri effetti negativi e quindi doveva trovare applicazione la disciplina del'articolo 131-bis, C.p.

Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

 

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché articolato in fatto, senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della decisione impugnata.

Ai fini della configurabilità del reato di cui dell'articolo 256, comma primo e quarto, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, è sufficiente l'accertamento della violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, nel caso il superamento della quantità consentita di 10 tonnellate, con la lavorazione di 20 tonnellate, il doppio. La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla violazione delle prescrizioni richiamando la testimonianza di A.C., della Polizia provinciale di Caserta, che ha accertato, dal registro di carico e scarico, la lavorazione di 20 tonnellate: come dichiarato dalla stessa ditta con la comunicazione annuale. Il ricorso non contesta la circostanza ma prospetta una liceità in relazione alla natura del prodotto (materia prima secondaria) dopo il recupero. Ciò oltre ad essere non provato risulta comunque ininfluente, poiché rileva la lavorazione per il recupero, in violazione delle prescrizioni, e non il prodotto post recupero.

4. La sentenza impugnata, inoltre, irroga una pena superiore al minimo edittale di euro 3.000,00 con pena base di 9.000,00 euro e quindi ben al di sopra del limite edittale di euro 2.600,00, con la conseguenza che può ritenersi implicitamente esclusa la particolare tenuità del fatto: "L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis C.p. non può essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l'esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto" (Sezione 5, n. 39806 del 24/06/2015 — dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 C.p.p.

 

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/06/2018

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2018