Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 1 ottobre 2018, n. 43174

Rifiuti – Procedure semplificate per gli impianti di recupero (articolo 214, Dlgs 152/2006) – Violazione delle prescrizioni relative alla sistemazione delle materie prime secondarie – Reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative – Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 – Finalità – Assicurazione del controllo amministrativo - Sussistenza

La violazione delle prescrizioni relative alla sistemazione delle materie prime secondarie (Mps), facenti parte della complessiva autorizzazione per il recupero dei rifiuti, è sanzionabile ai sensi del "Codice ambientale".
In affermazione di tale principio la Corte di Cassazione (sentenza 43174/2018) ha confermato la condanna per inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali (articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006) nei confronti del legale rappresentante di una società di recupero rifiuti, per la non conformità dello stoccaggio delle materie prime secondarie (in parte esitanti dal processo di recupero effettuato in loco, in parte conferite da soggetti terzi) rispetto alle indicazioni contenute nell'autorizzazione (nel caso specifico relative alla suddivisione dei cumuli per tipologia merceologica e per specifiche commerciali).
La Suprema Corte, nel confermare la legittimità della condanna inflitta dal Tribunale di Belluno, ricorda come la mera inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni sia sufficiente per la contestazione del reato in questione, qualificabile come "proprio" (in quanto può essere compiuto solo dal soggetto destinatario del titolo abilitativo) e "formale" (avendo come unica finalità l'assicurazione del controllo amministrativo da parte della P.a.).

Corte di Cassazione

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43174

(gazza)