Sentenza Corte di Cassazione 21 gennaio 2019, n. 2577
Rifiuti - Rifiuti pericolosi (N.d.r: articolo 183, comma 1, letta b), Dlgs 152/2006) - Reato di gestione non autorizzata - Articolo 256, comma 1, lettera b), Dlgs 152/2006 - Accertamento della natura pericolosa - Obbligo assoluto di analisi chimico fisica - Insussistenza - Possibilità di desumere tale natura anche da altri elementi del processo - Prove fotografiche - Sussistenza
Se la natura pericolosa dei rifiuti si evince con certezza dalle fotografie effettuate dagli operatori di polizia giudiziaria, non sussiste alcuna necessità di analizzare con perizia gli stessi.
È quanto ha affermato la Corte di Cassazione (sentenza 2577/2019) nel respingere, attraverso il richiamo a un proprio precedente giurisprudenziale risalente nel tempo (sentenza 7705/1991), il motivo di ricorso presentato contro una sentenza di condanna della Corte di Appello di Milano per gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 1, lettera b del Dlgs 152/2006).
Al soggetto ricorrente in giudizio, che aveva sostenuto l'assenza di adeguata motivazione della sentenza di merito circa la presunta pericolosità dei rifiuti gestiti, alla luce della mancata disposizione da parte del Giudice di merito di un apposito accertamento chimico fisico sugli stessi, la Suprema Corte ha ricordato che, per poter qualificare un rifiuto come pericoloso, tale analisi non sempre è necessaria, ben potendo la qualifica in questione essere desunta anche da altri elementi del processo, come l'osservazione diretta e la descrizione dei rifiuti da parte degli operatori di polizia giudiziaria.
Nel caso specifico, quindi, sono state ritenute sufficienti numerose fotografie della Polizia locale le quali dimostravano la natura pericolosa dei rifiuti, tra i quali risultava presente anche una batteria esausta.
Corte di Cassazione
Sentenza 21 gennaio 2019, n. 2577
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