Sentenza Corte di Cassazione 19 marzo 2024, n. 11390
Rifiuti - Classificazione - Rifiuto potenzialmente pericoloso - Composizione non immediatamente nota - Detentore del rifiuto (N.d.R.: articolo 183, comma 1, lettera h), Dlgs 152/2006) - Obblighi - Raccolta delle informazioni necessarie per conseguire una conoscenza sufficiente della composizione - Necessità - Sussistenza - Rifiuti consistenti in materiale di scarto prodotto dall'attività di sverniciatura delle navi - Associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti concernenti il traffico illecito di rifiuti ex articolo 260, Dlgs 152/2006 (oggi, in continuità normativa, articolo 452-quaterdecies, Codice penale) - Insussistenza
Il detentore di un rifiuto potenzialmente pericoloso la cui composizione non è immediatamente nota deve raccogliere le informazioni necessarie per acquisire una conoscenza "sufficiente" della natura del residuo.
La Corte di Cassazione con sentenza 19 marzo 2024, n. 11390 ribadisce così il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia Ue nella pronuncia del marzo 2019 sugli obblighi che la normativa pone in capo al detentore del rifiuto (per tale intendendosi il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso). Nella pronuncia, lo ricordiamo, la Corte europea ha stabilito che il detentore del rifiuto che può essere classificato con codici corrispondenti sia a rifiuti pericolosi che non pericolosi deve determinare la composizione del rifiuto se non è immediatamente nota "e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi".
Richiamata tale pronuncia, i Giudici ricordano infatti che per la giurisprudenza "va esclusa radicalmente la possibilità di arbitrarie scelte da parte del detentore del rifiuto circa le modalità di qualificazione del rifiuto ed accertamento della pericolosità".
La fattispecie riguardava un procedimento penale, tra gli altri, per il reato di traffico illecito di rifiuti contestato al responsabile di fatto di un cantiere navale, rifiuti consistenti in materiale abrasivo di scarto (cd. grit esausto) prodotto dall'attività di sverniciatura delle navi. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 19 marzo 2024, n. 11390
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