Sentenza Corte di Cassazione 28 agosto 2018, n. 39032
Rifiuti - Abbandono di rifiuti pericolosi - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Condanna del responsabile - Inosservanza della normativa ambientale - Invocazione della causa di non punibilità della forza maggiore - Articolo 45, Codice penale - Fatto imprevisto e imprevedibile - Crisi di liquidità dell'azienda - Inammissibilità - Sussistenza
L'imprenditore non può invocare la crisi di liquidità dell'azienda come causa forza maggiore che esclude la punibilità per l'inosservanza delle norme sulla gestione dei rifiuti.
La Corte di Cassazione nella sentenza 28 agosto 2018, n. 39032 ha confermato la condanna del titolare di una impresa del Friuli per attività di gestione illecita (abbandono o deposito incontrollato) di rifiuti pericolosi prodotti dalla società. L'imprenditore aveva invocato la causa di non punibilità per forza maggiore ai sensi dell'articolo 45 del Codice penale sostenendo che il mancato rispetto delle norme ambientali oggetto di contestazione era conseguenza di un fatto imprevisto ed imprevedibile, cioè la forte tensione di liquidità dell'azienda che impedì alla società di addivenire al concordato preventivo e condusse l'impresa alla declaratoria di fallimento.
Per la Suprema Corte la doglianza non ha pregio. Costante giurisprudenza della Corte di Cassazione relativamente ai reati ambientali ha sempre escluso che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante come causa di non punibilità. Oltretutto, ha aggiunto la Corte nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso.
Corte di Cassazione
Sentenza 28 agosto 2018, n. 39032
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