Sentenza Tar Friuli Venezia Giulia 29 gennaio 2019, n. 47
Rumore - Emissioni rumorose - Superamento dei limiti - Calcolo - Criterio differenziale - Dpcm 14 novembre 1997 - Applicabilità - Condizioni - Superamento anche di una sola delle quattro soglie previste - Sussistenza - Zonizzazione acustica comunale - Preclusione all'applicabilità del criterio differenziale - Esclusione
Ai fini delle emissioni rumorose se si supera anche una sola delle quattro soglie limite (giorno/notte e finestre aperte/chiuse) per la verifica della rumorosità si applica il valore limite differenziale.
Lo ha ricordato il Tar Friuli Venezia Giulia nella sentenza 29 gennaio 2019, n. 47 confermando l'ordinanza del Sindaco di un Comune che imponeva al gestore di un bar di adottare le misure di contenimento del rumore in seguito alle lamentele degli occupanti l'abitazione sopra il locale. Il ricorrente lamentava che per giudicare le emissioni "fuori soglia" era stato usato il criterio differenziale (inteso come la differenza aritmetica fra il rumore misurato in presenza ed in assenza di una specifica sorgente che non deve superare un determinato valore). Per i Giudici se si è verificato il superamento anche di una sola delle quattro soglie (rumore diurno a finestre aperte/chiuse, rumore notturno a finestre aperte/chiuse) ricorre allora coerentemente l'applicazione del criterio differenziale ai sensi del Dpcm 14 novembre 1997.
Respinta anche l'altra doglianza del titolare del locale. Il Tar ha ricordato che per i valori limite differenziali non vi è alcun riferimento alla zonizzazione acustica comunale, per cui l'articolo 4 del Dpcm del 1997 che li contempla, continua ad applicarsi anche a seguito dell'approvazione da parte del Comune della zonizzazione stessa.
Tar Friuli Venezia Giulia
Sentenza 29 gennaio 2019, n. 47
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