Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 1 febbraio 2019, n. 4973

Rifiuti - Macerie e terre e rocce da scavo - Commercializzazione come materie prime seconde - Condizioni - Rispetto delle condizioni previste dall'articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 e dal Dm 5 febbraio 1998 - Necessità - Sussistenza - Commercio delle macerie senza il rispetto delle condizioni previste - Reato di gestione illecita di rifiuti - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Sussistenza

Commercializzare macerie e terre da scavo ritenute senza avere rispettato le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ex Dlgs 152/2006 (End of Waste) è gestione illecita di rifiuti.
La Corte di Cassazione nella sentenza 1 febbraio 2019, n. 4973 ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 per il titolare di una impresa della Toscana che commercializzava come materie prime seconde "macerie" e "terre e rocce" che invece in seguito all'inosservanza delle regole ex articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 dovevano essere qualificate come rifiuti.
Per i Supremi Giudici relativamente alle macerie e terre e rocce da scavo commercializzate dall'azienda come materie prime seconde, risulta provato che non erano state osservate sistematicamente le procedure necessarie perché detti materiali potessero non considerarsi più rifiuti: più precisamente le analisi effettuate dall'azienda prima della cessione a terzi dei materiali non rispettavano la periodicità prevista dal Dm 5 febbraio 1998 e non vi era una chiara tracciabilità dei vari materiali posto che la società non aveva provveduto alla registrazione dei singoli lotti e delle singole partite, sicché i controlli degli operanti in ordine alle analisi non erano in definitiva possibili.

Corte di Cassazione

Sentenza 1 febbraio 2019, n. 4973