Sentenza Corte di Cassazione 19 febbraio 2025, n. 6782
Rifiuti - Indumenti conferiti mediante cassonetti "posizionati nella pubblica via" o tramite il ritiro porta a porta - Natura di rifiuti (articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006) - Disciplina ex Parte IV, Dlgs 152/2006 - Applicabilità - Sussistenza - Impresa - Avvio dei rifiuti al mercato dell'usato senza provvedere al relativo trattamento come prescritto dall'autorizzazione - Responsabilità del titolare per traffico illecito di rifiuti (ex articolo 260, Dlgs 152/2006, sostituito, in continuità normativa, dall'articolo 452-quaterdecies, Codice penale) - Sussistenza - Eccezioni - Disciplina più favorevole ex legge 166/2016 - Applicabilità - Presupposti (articolo 14, legge 166/2016) - Cessione gratuita degli indumenti usati per finalità di solidarietà sociale ai soggetti previsti dall'articolo 2 della legge, direttamente presso le sedi operative del donatario - Necessità - Sussistenza - Cessazione dalla qualifica di rifiuto dell'indumento usato (articolo 184-ter, Dlgs 152/2006) - Applicabilità - Presupposti - Sottoposizione del rifiuto alle operazioni di recupero previste dall'Allegato 1, Dm Ambiente 5 febbraio 1998 - Necessità - Sussistenza
Gli indumenti usati conferiti nei cassonetti in strada o tramite il ritiro porta a porta sono rifiuti e ad essi si applica il Codice ambientale, mentre possono non esserlo quelli ceduti direttamente nelle sedi di un Ente benefico.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione nella sentenza 6782/2025. La Corte afferma infatti che gli indumenti usati, per non essere considerati rifiuti, devono rispondere alle condizioni previste dalla legge 166/2016. Il donatario deve essere uno dei soggetti previsti dall'articolo 2 della legge (enti benefici) e gli indumenti devono essere conferiti direttamente presso le sedi operative dei donatari.
Se non ricorrono tali condizioni, precisa la Corte, non si può applicare la disciplina più favorevole prevista dalla legge del 2016 per la cessione gratuita di indumenti usati.
Gli indumenti usati conferiti mediante cassonetti posizionati nella pubblica via o il ritiro porta a porta sono quindi da considerare rifiuti e la relativa gestione deve rispettare la disciplina prevista dalla Parte IV del Dlgs 152/2006.
Nella vicenda, sottolinea il Collegio, il soggetto che riceveva gli indumenti, raccolti dai cassonetti o "porta a porta", non era un ente benefico, ma una società commerciale autorizzata al trattamento di rifiuti. La Corte conferma dunque la condanna del titolare della società per traffico illecito di rifiuti perché i residui venivano avviati al mercato dell'usato senza essere sottoposti al necessario processo di trattamento (tra cui l'igienizzazione). (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 19 febbraio 2025, n. 6782
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