Sentenza Corte di Cassazione 1 febbraio 2019, n. 4976
Rifiuti - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi - Articolo 187, Dlgs 152/2006 - Mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti con Eer differenti - Veicoli fuori uso - Compattamento senza preventiva bonifica - Violazione del divieto di miscelazione - Sussistenza - Reato sanzionato ai sensi dell’articolo 256, comma 5, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Il demolitore che compatta i veicoli fuori uso senza aver preventivamente effettuato le necessarie operazioni di messa in sicurezza commette il reato di miscelazione non autorizzata di rifiuti pericolosi.
È quanto afferma la Corte di Cassazione nella sentenza 4976/2019 con cui ha respinto il ricorso contro una condanna, inflitta dalla Corte di Appello di Lecce al titolare di un'autodemolizione, per violazione del divieto di miscelazione stabilito dall'articolo 187 del Dlgs 152/2006.
Nel caso specifico, la configurazione del reato, sanzionato ai sensi dell'articolo 256, comma 5, dello stesso "Codice ambientale", era stata dedotta dal rinvenimento, nella zona dell'impianto deputata alla riduzione volumetrica delle carcasse dei veicoli, di consistenti tracce di olio e di altri liquidi (per freni e antigelo) costituenti rifiuti pericolosi.
La miscelazione dei rifiuti, ricorda la Suprema Corte allacciandosi a una precedente statuizione del 2009 (sentenza n. 19333), può essere definita come l'operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo.
Corte di Cassazione
Sentenza 1 febbraio 2019, n. 4976
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