Sentenza Tar Toscana 4 febbraio 2019, n. 166
Rifiuti – Impresa fallita – Rifiuti contenenti amianto abbandonati nell’area aziendale – Rischio incendi – Ordinanza sindacale che impone al curatore fallimentare la messa in sicurezza – Articolo 54, comma 4, Dlgs 267/2000 – Legittimità – Rischio di evento dannoso per salute e incolumità pubblica – Obbligo di custodia, manutenzione e messa in sicurezza del detentore di un bene – Sussistenza – Misure di prevenzione – Articolo 240, comma 1, lettera i), Dlgs 152/2006 – Rientrano – Obbligo del possessore dell’area non responsabile dell’inquinamento – Articolo 245, comma 2, Dlgs 152/2006 – Sussistenza
Il Comune può intimare al curatore fallimentare di adottare le misure atte a prevenire eventi dannosi per la salute e l'incolumità pubblica derivanti dai rifiuti abbandonati dall'impresa fallita.
Con tali motivazioni, il Tar della Toscana (sentenza 166/2019) ha respinto il ricorso presentato da un curatore fallimentare contro l'ordinanza con cui il Comune di Pontassieve gli aveva intimato di mettere in sicurezza - e impedirne l'accesso abusivo - un'area dove la ditta fallita aveva abbandonato un cumulo di rifiuti, anche contenenti amianto, altamente infiammabili.
Ha quindi ben agito il Sindaco toscano che, al fine di evitare il ripetersi di incendi, ha esercitato il potere di ordinanza ex articolo 54, comma 4, Dlgs 267/2000 ("Tu Enti locali") ai fini di tutela della salute pubblica.
Il curatore fallimentare, pur non potendo essere chiamato a succedere negli obblighi e nelle responsabilità del fallito, è tuttavia tenuto all'adempimento degli obblighi di custodia, manutenzione e messa in sicurezza correlati alla situazione di detentore dell'area, tra i quali indubitabilmente rientra anche l'adozione delle "misure di prevenzione" (articolo 240, Dlgs 152/2006), ovvero delle iniziative necessarie a contrastare minacce imminenti per la salute o l'ambiente, che ben possono essere imposte al possessore dell'area non responsabile dell'inquinamento (articolo 245, Dlgs 152/2006).
N.d.R.: la sentenza 166/2019 in parola è stata confermata dalla sentenza 1961/2020 del Consiglio di Stato.
Tar Toscana
Sentenza 4 febbraio 2019, n. 166
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