Sentenza Tar Sicilia 5 settembre 2018, n. 1764
Rifiuti di amianto – Abbandono – Ordinanze sindacali per la rimozione dei rifiuti – Articolo 192, Dlgs 152/2006 – Individuazione del curatore quale destinatario a titolo di responsabilità di posizione – Illegittimità - Qualifica del curatore come "detentore" dei rifiuti – Esclusione – Meccanismo estensivo della legittimazione passiva per "successione" - Articolo 194, comma 4, Dlgs 152/2006 – Non applicabile
In assenza di concorso nell'illecito, il curatore fallimentare di un immobile dove sono stati abbandonati rifiuti, anche contenenti amianto, non può essere obbligato al ripristino dei luoghi.
Sulla base di tale motivazione, il Tar della Sicilia (sentenza 1764/2018) ha annullato un'ordinanza con cui il Sindaco di Modica aveva intimato al curatore di un fallimento di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati in un immobile dalla società fallita.
Il Tar ricorda in generale che, ai sensi dell’articolo 192 (Divieto di abbandono) del Dlgs 152/2006, il soggetto tenuto alla rimozione dei rifiuti – anche in presenza di amianto - è il responsabile dell’abbandono, mentre il titolare del terreno, esclusa qualsiasi "responsabilità oggettiva", per poter essere intimato in via solidale deve aver concorso all'abbandono, con dolo o colpa.
In applicazione di tali principi, la giurisprudenza amministrativa maggioritaria ha già condivisibilmente escluso che la curatela fallimentare possa essere destinataria di ordinanze sindacali per la bonifica dei siti inquinati (ipotesi che determinerebbe un sovvertimento del principio "chi inquina paga"), che il fallimento possa comportare fenomeni di "successione" (con estensione della legittimazione passiva ex articolo 194, comma 4, Dlgs 152/2006) e che il curatore possa essere qualificato come "detentore" dei rifiuti.
Tar Sicilia
Sentenza 5 settembre 2018, n. 1764
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