Sentenza Consiglio di Stato 2 marzo 2023, n. 2208
Rifiuti speciali – Abbandono sull'area di un'azienda sottoposta a fallimento – Ordinanza comunale che intima la rimozione dei rifiuti alla curatela fallimentare – Esternalità negativa di cui i creditori della massa fallimentare devono farsi carico - Legittimità – Sussistenza – Fenomeni di autocombustione dei rifiuti – Ordinanza comunale per la tutela della salute pubblica ex articolo 50, Dlgs 267/2000 – Legittimità – Sussistenza – Esistenza di rimedi tipici ai sensi dell'articolo 192, Dlgs 152/2006 – Preclusione – Insussistenza
Il Consiglio di Stato ha ribadito il principio secondo il quale l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti abbandonati ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.
L'abbandono di rifiuti, argomenta il Giudice amministrativo nella sentenza 2 marzo 2023, n. 2208, costituisce una diseconomia esterna, ovvero un'esternalità negativa, derivante dall'attività di impresa, e quindi un costo di cui i creditori della massa fallimentare stessa debbono farsi carico per potere, corrispondentemente, avvantaggiarsi dell'eventuale residuo attivo della procedura.
Allo stesso risultato - chiosa poi la sentenza - si giunge comunque per altra via, considerando che l'abbandono di rifiuti ricade nell'ampia categoria degli illeciti amministrativi, che secondo costante giurisprudenza non si estinguono per fallimento del trasgressore, trattandosi di evento non equiparabile alla morte del reo.
Il Giudice ha così deciso di accogliere il ricorso presentato contro l'annullamento di un'ordinanza con la quale un Comune calabrese, ai sensi del Dlgs 267/2000, ha ordinato la rimozione di un cumulo di rifiuti abbandonati il quale, a seguito di fenomeni di autocombustione, costituisce un rischio per la salute pubblica. L'esercizio di tale potere, chiarisce il CdS, non è infatti precluso dall'esistenza di una serie di rimedi tipici ex Dlgs 152/2006 per far fronte alle situazioni di abbandono di rifiuti, "essendo del tutto possibile che nel caso concreto questi rimedi risultino inadeguati". (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 2 marzo 2023, n. 2208
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