Sentenza Tar Lombardia 28 agosto 2019, n. 785
Appalti - Rifiuti - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Articolo 95, Dlgs 50/2016 - Criteri ambientali minimi (Cam) per il servizio rifiuti - Dm 13 febbraio 2014 - Attribuzione di un punteggio premiante - Possesso di veicoli ecologici - Verifica - Dimostrazione all'atto di partecipazione della gara del possesso dei veicoli - Contrasto coi principi di concorrenza e proporzionalità negli appalti - Articolo 30, comma 1, Dlgs 50/2016 - Sussistenza - Impegno preciso e inequivocabile all'acquisto dei veicoli - Sufficienza
È illegittimo non assegnare il punteggio premiante previsto dai "criteri ambientali minimi" (Cam) per veicoli ecologici in un appalto del servizio rifiuti se l'impresa si impegna ad acquistarli pur non possedendoli.
Così si è espresso il Tar Lombardia nella sentenza 28 agosto 2019, n. 785 annullando l'appalto del servizio di gestione rifiuti bandito da un Comune. Una impresa del settore partecipante alla gara non aveva ottenuto un punteggio premiante per il possesso di veicoli ecologici - secondo i "criteri ambientali minimi" (Cam) ex Dm 13 febbraio 2014 – dato che non era in possesso dei veicoli ma si era solo impegnata al futuro acquisto. Il Comune ha violato i principi di libera concorrenza e proporzionalità ex articolo 30 comma 1 del Dlgs 50/2016 (sarebbero avvantaggiate le imprese "grosse" e forti sul mercato già in possesso dei veicoli rispetto a quelle che non li possiedono).
Il punteggio va dato anche all'impresa che in modo preciso e inequivocabile si impegna all'acquisto dei veicoli. Per il Tar inoltre, la Commissione aggiudicatrice deve valutare se, tenendo conto della spesa per l'acquisto di questi veicoli "innovativi" e quindi premiati nel punteggio, l'offerta resti economicamente sostenibile (non è legittimo un appalto antieconomico). In mancanza, l'incentivo a proporre soluzioni nuove e costose sarebbe privo di contrappesi, e la gara rischierebbe di trasformarsi in un confronto tra offerte disancorate dalla realtà economica dei concorrenti e dall'equilibrio di bilancio dell'appalto.
Tar Lombardia
Sentenza 28 agosto 2019, n. 785
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