Sentenza Tar Lombardia 22 marzo 2021 n. 742
Rifiuti - Affidamento del servizio di igiene urbana - Affidamento in house - Condizioni - articoli 34, Dl 179/2012, articoli 5 e 192, Dlgs 50/2016 - Obbligo motivazionale rafforzato - Sussistenza - Relazione che dimostri la convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato - Necessità - Sussistenza
Legittimo l'affidamento del servizio di igiene urbana a società "in house" se è dimostrata la reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato.
Il Tar Lombardia (sentenza 22 marzo 2021 n. 742) ha ritenuto legittimo l'affidamento di un Comune del servizio di igiene urbana a una società in house. Pienamente rispettate, secondo i Giudici lombardi le condizioni – più restrittive – che giustificano il mancato ricorso alla gara pubblica, con un obbligo motivazionale rafforzato (articoli 34, Dl 179/2012, articoli 5 e 192, Dlgs 50/2016).
In particolare la normativa richiede che l'Amministrazione debba effettuare preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, indicando nella motivazione del provvedimento di affidamento in house le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta (anziché usare la gara), anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 22 marzo 2021 n. 742
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