Sentenza Corte di Cassazione 7 ottobre 2019, n. 41082
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Estinzione della società fisiologica e non fraudolenta - Chiusura del procedimento penale a carico dell'Ente - Legittimità - Sussistenza - Applicazione delle regole processuali previste per l'imputato - Articolo 35, Dlgs 231/2001 - Equiparazione dell'estinzione della società alla morte dell'imputato - Sussistenza
L'estinzione fisiologica e non fraudolenta della società chiude il procedimento per responsabilità ex Dlgs 231/2001 a carico dell'Ente – oramai estinto - per reato dei dipendenti o manager.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione (sentenza 7 ottobre 2019, n. 41082) relativamente alla vicenda che vedeva coinvolta una società abruzzese. Il curatore fallimentare dell'ente dichiarava che si era chiusa la procedura fallimentare e che la società era stata cancellata dal Registro delle imprese. In un caso come questo, di estinzione fisiologica e non fraudolenta della società per i Supremi Giudici siamo in una situazione assimilabile alla morte dell'imputato, essendosi verificato un evento che blocca il procedimento per l'accertamento della responsabilità da reato di un ente oramai estinto o di una persona giuridica non più esistente.
Siccome il Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa della società per reato dei manager o dipendenti regolamenta solo le vicende che riguardano la trasformazione, fusione o scissione dell'ente ma non la sua estinzione, occorre applicare all'ente, ai sensi dell'articolo 35 del Dlgs 231/2001 le disposizioni processuali applicabili all'imputato in quanto compatibili, come nel caso di specie. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 7 ottobre 2019, n. 41082
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