Ordinanza Corte di Cassazione 2 ottobre 2019, n. 40236
Acque - Scarichi di acque reflui industriali - Autorizzazione - Articolo 124, Dlgs 152/2006 - Necessità - Scarico di reflui in fognatura senza autorizzazione - Responsabilità penale - Articolo 137, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Impianto non in funzione al momento dell'ispezione - Irrilevanza - Rifiuti - Deposito incontrollato di rifiuti - Pastazzo della lavorazione degli agrumi riverso sul terreno - Responsabilità penale - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006
Lo scarico di reflui industriali in fognatura se non autorizzato è illecito penale a prescindere dalla circostanza che l'impianto al momento dell'ispezione non fosse in funzione.
Lo ha ricordato la Cassazione nella ordinanza 2 ottobre 2019, n. 40236 di conferma della condanna del titolare di un'azienda della Sicilia per i reati di cui agli articoli 137 e 256, 2 comma DIgs 152/2006 per aver scaricato nella rete fognaria comunale, in assenza di autorizzazione, i reflui dell'attività di lavorazione degli agrumi e depositato in modo incontrollato i rifiuti provenienti dalla medesima attività (pastazzo di agrumi) svolta a livello industriale. In particolare la Suprema Corte ha precisato che l'illecito ex articolo 137, Dlgs 152/2006 si configura per il solo fatto di non avere l'autorizzazione allo scarico in relazione a un'attività come quella di specie, che genera reflui potenzialmente pericolosi per l'ambiente e le risorse idriche a prescindere dal fatto che al momento dell'ispezione l'impianto non fosse in funzione.
Analogamente l'illecito ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 (deposito incontrollato di rifiuti) si configurava stante lo stato di avanzata decomposizione dei fusti e dell'ammuffimento del pastazzo di agrumi (derivante dalla lavorazione degli stessi) riverso direttamente sul terreno nudo senza che possano trovare accoglimento le contestazioni, svolte in sede di legittimità, in ordine al fatto che il pastazzo riverso sul suolo fungesse da concime. (FP)
Corte di Cassazione
Ordinanza 2 ottobre 2019, n. 40236
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