Sentenza Corte di Cassazione 9 settembre 2021, n. 33420
Rifiuti - Rottami ferrosi - Impresa di recupero che accetta conferimenti da soggetti imprenditoriali senza formulario - Reato - Inosservanza delle prescrizioni autorizzative - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti - Distinzione tra reato di gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1) e inosservanza delle prescrizioni autorizzative (articolo 256, comma 4) - Soluzione interpretativa - Distinzione tra requisiti che riguardano unicamente le modalità di esercizio dell'attività e incidenti sulla sussistenza del titolo abilitativo - Rilevanza - Sussistenza
Confermata la condanna per violazione del "Codice ambientale" a carico del titolare di un impianto di recupero che ha accettato da soggetti imprenditoriali rottami ferrosi non accompagnati da formulario di trasporto.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 33420/2021), che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di condanna inflitta dalla Corte di Appello di Firenze, la condotta dei ricorrenti in giudizio - consistita nell'aver preso in carico conferimenti di rottami metallici non tracciabili provenienti da soggetti svolgenti attività commerciale, nella consapevolezza che le dichiarazioni da questi presentate, attestanti il conferimento del rifiuto occasionale e non in forma imprenditoriale, fossero esclusivamente e fraudolentemente finalizzate ad eludere gli obblighi di utilizzazione del formulario di trasporto - rappresenta una precisa "deviazione" dalle modalità di esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata, sanzionabile ai sensi dell'articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006.
La soluzione alla problematica distinzione tra tale reato e il più grave reato di gestione non autorizzata di rifiuti (sanzionato dal comma 1 dell’articolo 256 del Dlgs 152/2006) nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l’esercizio dell'attività, ricorda la Suprema Corte, è già stata individuata, in via interpretativa, dalla Giurisprudenza, operando una distinzione tra i requisiti e le condizioni che riguardano unicamente le modalità di esercizio dell'attività e quelli che invece incidono sulla medesima sussistenza del titolo abilitativo. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 9 settembre 2021, n. 33420
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