Ordinanza Corte di Cassazione 18 novembre 2019, n. 29873
Danno ambientale – Minaccia – Articolo 304, comma 2, Dlgs 152/2006 – Comunicazione obbligatoria a Comune, Provincia, Regione e Prefetto – Mancata comunicazione a uno dei destinatari previsto dalla norma – Sanzionabilità - Sussistenza
La Cassazione ha confermato la sanzione pecuniaria inflitta al responsabile di un impianto che ha comunicato una minaccia imminente di danno ambientale a Comune, Provincia e Regione ma non al Prefetto.
L'articolo 304 del Dlgs 152/2006, precisa la Corte di Cassazione nell'ordinanza 29873/2019, indica i destinatari ai quali va comunicata la minaccia di danno ambientale – ovvero il Comune, la Provincia, la Regione e il Prefetto della Provincia, che a sua volta deve informare il MinAmbiente - "senza distinguere tra gli stessi".
L'illecito, puntualizza la Suprema Corte, è quindi integrato dalla mancata comunicazione anche ad uno solo dei soggetti indicati nel termine previsto dalla stessa norma (ventiquattro ore dal verificarsi della minaccia di danno): la pena è rappresentata dal pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare, per ogni giorno di ritardo, da un minimo di mille euro a un massimo di tremila euro.
Rigettato quindi il ricorso presentato presentato dal responsabile di un impianto di termovalorizzazione il quale, per aver ritardato di 34 giorni la comunicazione di una contaminazione al Prefetto, si è visto irrogare dalla Provincia di Potenza una sanzione pecuniaria di 34mila euro.
Corte di Cassazione
Ordinanza 18 novembre 2019, n. 29873
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