Sentenza Corte di Cassazione 23 gennaio 2020, n. 2686
Bonifiche – Verificarsi di un evento potenzialmente in grado di inquinare un sito – Obbligo di comunicazione – Articolo 242, comma 1, Dlgs 152/2006 – Indicazioni sui destinatari della comunicazione e sui contenuti della stessa – Articolo 304, comma 2, Dlgs 152/2006 - Omessa comunicazione – Reato – Articolo 257, Dlgs 152/2006 – Configurabilità solo nei confronti del soggetto responsabile dell'inquinamento – Sussistenza
Il reato di mancata comunicazione di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito è configurabile esclusivamente nei confronti del soggetto responsabile dell'inquinamento.
Alla luce di tale principio, ribadito nella sentenza 2686/2020, la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza con la quale il Tribunale di Gela, dopo aver assolto tre soggetti dal reato di abbandono di rifiuti (nello specifico, liquami fognari) per non aver commesso il fatto, aveva riconosciuto la responsabilità penale degli stessi, ai sensi dell'articolo 257 del Dlgs 152/2006, per non aver inoltrato alle autorità competenti la comunicazione riguardante la possibile contaminazione del sito, obbligatoria ai sensi dell'articolo 242 del Dlgs 152/2006.
Secondo la Suprema Corte, la statuizione in questione risulta "quanto meno contradditoria", considerato che, in ragione del riaffermato principio di diritto, la comunicazione in questione non poteva essere richiesta agli imputati, in quanto estranei al fenomeno inquinante.
L'individuazione del destinatario del precetto in colui il quale cagiona l'inquinamento, sottolinea il Giudice, si ricava dal dato letterale dell'articolo 257, ove - nonostante l'articolo 242 preveda che la procedura di comunicazione debba trovare applicazione anche all'atto di contaminazioni storiche - non vengono menzionati altri soggetti. Se il Legislatore avesse voluto fare riferimento nell'articolo 257 anche a coloro che non hanno cagionato l'inquinamento, invece, non solo avrebbe dovuto menzionare anche questi ultimi quali soggetti attivi del reato, ma necessariamente avrebbe dovuto fare riferimento all'articolo 245 – e non al 242 – per individuare l'obbligo di comunicazione gravante su questi ultimi. (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 23 gennaio 2020, n. 2686
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