Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 marzo 2007, n. 10484

Reato di realizzazione o gestione discarica non autorizzata - Responsabilità del proprietario del terreno - Condizioni per la configurabilità

Il proprietario dell'area è corresponsabile della realizzazione o gestione della discarica effettuata da altri se l'accumulo continuato e sistematico di rifiuti sul suo terreno gli può essere addebitato almeno a titolo di colpa.
Lo ha affermato la Cassazione (sentenza 1044/2007), secondo cui è da considerarsi negligente il proprietario dell'area che, seppur consapevole dell'attività di discarica effettuata da altri non si attivi con segnalazioni, denunce all'autorità, installazione di una recinzione.
La sentenza ha inoltre affermato che - vigente l'articolo 14 del Dlgs 22/1997 - la mancata contestazione da parte del proprietario dell'ordinanza sindacale di sgombero lascia presumere la "colpa" dello stesso. Al proposito, si segnala che l'articolo 192 del Dlgs 152/2006 (in cui l'articolo 14 è confluito) ha introdotto in materia una novità, in quanto subordina l'imputabilità dei fatti agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Corte di Cassazione

Sentenza 12 marzo 2007, n. 10484