Sentenza Corte di Cassazione 12 settembre 2023, n. 37113
Rifiuti - Traffico illecito (reato ex articolo 452-quaterdecies, Codice penale) - Gestione non autorizzata (reato ex articolo 256, Dlgs 152/2006) - Rapporti - Concorso formale - Presupposti - Allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate - Mancanza di autorizzazione per la gestione di rifiuti - Necessità - Sussistenza - Reato di traffico illecito di rifiuti - Requisito dell'ingiusto profitto - Integrazione - Ricavo patrimoniale/Vantaggio conseguente alla riduzione dei costi aziendali - Ammissibilità - Sussistenza
I reati di traffico illecito di rifiuti ex Codice penale e di gestione non autorizzata ex Dlgs 152/2006 concorrono tra loro in presenza di attività abusive, continuative ed organizzate di gestione di rifiuti.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza 37113/2023 confermando la penale responsabilità di uno dei due imputati sia per il delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies del Codice penale (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) sia per la contravvenzione di gestione non autorizzata di rifiuti punita dall'articolo 256 del Dlgs 152/2006. All'imputato, in particolare, si contestava di acquisire illecitamente, quale responsabile commerciale di una società che gestiva un impianto autorizzato di trattamento rifiuti non pericolosi, ingenti quantitativi di rifiuti per poi smaltirli senza sostenere i dovuti costi.
La Corte, in motivazione, si sofferma sul rapporto tra i due reati contestati ed afferma che tra gli stessi sussiste concorso formale (con conseguente applicazione della pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo), e non rapporto di specialità, nel caso in cui ricorrano in concreto, come nella specie, sia gli elementi sostanziali del reato di traffico illecito, ossia l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, che l'elemento formale del reato di gestione abusiva di rifiuti, e dunque la mancanza di autorizzazione. (IM)
N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 12 settembre 2023, n. 37113
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