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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 6 settembre 2017, n. 4223

Rifiuti - Tassazione servizio rifiuti - Modalità di determinazione delle tariffe - Dpr 159/1999, articolo 3 - Regolamento comunale - Fissazione di tariffe maggiori per i soggetti non residenti rispetto ai soggetti residenti nel Comune - Illegittimità - Irragionevolezza - Violazione del principio "chi inquina paga" - Sussistenza

Il regolamento comunale sulla tassa rifiuti che prevede tariffe maggiori a carico dei non residenti rispetto a quelle previste per i residenti è illegittimo secondo il Consiglio di Stato.
I Giudici amministrativi nella sentenza 6 settembre 2017, n. 4223 hanno riformato la decisione del Tar annullando il regolamento comunale di un Comune turistico del Veneto relativo alla tariffa di igiene ambientale (cosiddetta "Tia 1") che fissava importi più alti per i non residenti rispetto a quelle previste per i residenti nel Comune. La tariffa di igiene ambientale – così come la Tarsu e la Tari - è un tributo finalizzato a consentire la copertura dei costi del servizio, non un'atipica forma di prelievo sul reddito o sul patrimonio. È quindi illegittimo prevedere importi diversi per soggetti omogenei.
La disciplina sottesa alla determinazione delle tariffe (Dpr 158/1999 – norma applicabile anche alla nuova tariffa rifiuti, la Tari vigente dal 1° gennaio 2014) esclude che il Comune possa determinare le aliquote in libertà, generando irragionevoli o immotivate disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee. La discrezionalità del Comune sulle tariffe è "tecnica" non "politica" e si ispira a di proporzionalità e ragionevolezza, nonché sul principio Ue "chi inquina paga". Di tali principi non ha tenuto conto il Comune veneto in questione.

Consiglio di Stato

Sentenza 6 settembre 2017, n. 4223