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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione Sezioni Unite 4 febbraio 2020, n. 2502

Acque – Criteri per definizione del minimo deflusso vitale – Principio di precauzione (N.d.R.: ex articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) – Vigenza – Obbligo di impedire il deterioramento di tutti i corpi idrici superficiali – Direttiva 2000/60/Ce – Sussistenza – Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino - Dm 28 luglio 2004 – Applicabilità a situazioni pregresse ma non ancora definite – Sussistenza – Ubicazione di nuovi impianti di produzione elettrica – Criterio cd. “2L” per la determinazione del tratto di alveo da mantenere esente da derivazioni – Applicabilità nell’interpretazione di maggior tutela dell’ambiente – Obbligo di tenere conto delle confluenze – Sussistenza – Pareri anteriori difformi - Irrilevanza

 

Le determinazioni in materia di bilancio idrico delle Autorità di bacino vanno applicate nell'interpretazione di maggior tutela dell'ambiente anche con riferimento a situazioni pregresse ma non ancora definite.
Ad affermarlo sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, nella sentenza 2502/2020, hanno stabilito il seguente principio di diritto: "poiché in materia ambientale vige il principio, di immediata derivazione eurounitaria, c.d. di precauzione e comunque l'obbligo, per gli Stati membri, di attuare le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali", anche le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino - comprensive dei criteri per la definizione del minimo deflusso vitale – e le determinazioni delle competenti Autorità di bacino che le applicano, in quanto norme secondarie integrative del precetto primario, "devono essere applicate - atteso il valore preminente dell'interesse tutelato - nell'interpretazione di maggior tutela dell'ambiente anche alle situazioni pregresse ma non ancora definite".
Pertanto, prosegue la Suprema Corte, ai fini dell'interpretazione applicativa del criterio cd. "2L" (sulla cui base viene stabilita, ai fini dell'ubicazione di nuovi impianti di produzione elettrica, la lunghezza del tratto di alveo da mantenersi esente da derivazioni) occorre tener conto pure delle confluenze, nonostante eventuali differenti pareri resi in data anteriore all'adozione delle suddette linee guida o determinazioni. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 4 febbraio 2020, n. 2502