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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Veneto 10 gennaio 2020, n. 37

Rifiuti – Sottoprodotti – Fresato di asfalto – Riutilizzo al fine di compattare un piazzale di cava – Condizioni stabilite dall’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Riutilizzo non avvenuto su strada – Irrilevanza - Riutilizzo in luogo destinato al passaggio di veicoli – Legittimità – Ordinanza comunale di rimozione del fresato in quanto abbandono di rifiuti speciali – Articolo 192, Dlgs 152/2006 – Annullamento

Il fresato di asfalto riutilizzato per compattare un piazzale di cava, area comunque destinata al passaggio di veicoli, può essere qualificato come sottoprodotto – e quindi non rifiuto – ai sensi del Dlgs 152/2006.
Con tale motivazione, il Giudice amministrativo di primo grado del Veneto (sentenza 37/2020) ha accolto il ricorso del titolare di una cava contro una ordinanza con la quale il Comune di Albettone gli aveva imposto la rimozione del fresato di asfalto utilizzato per compattare il piazzale di cava (e il successivo ripristino dei luoghi).
Secondo il Comune, il fresato di asfalto, trattato dallo stesso ricorrente in un altro impianto, non avrebbe rispettato le condizioni stabilite dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 per poter essere qualificato sottoprodotto (in particolare, perché "il fresato non è normalmente utilizzato nel modo riscontrato ed in ogni caso perché il sito dove è stato sparso non è una strada") e, quindi, la condotta in questione si sarebbe concretizzata in un abbandono di rifiuti speciali.
Di diverso avviso è stato invece il Tar del Veneto, il quale, richiamandosi a Giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza 4151/2013 e 4978/2014) e al giudizio del Tribunale di Vicenza nel "parallelo" processo penale scaturito dalla medesima condotta (nel cui ambito sono state valorizzate le testimonianze a favore della riutilizzabilità del fresato quale sottofondo stradale così come il test di cessione negativo eseguito sul materiale sequestrato), ha sancito la qualifica come sottoprodotto del fresato in questione, annullando l'ordinanza comunale al centro del contendere.

Tar Veneto

Sentenza 10 gennaio 2020, n. 37