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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 24 febbraio 2020, n. 7220

Disciplina sanzionatoria degli illeciti penali e amministrativi in materia ambientale - Articolo 318-septies, Dlgs 152/2006 - Analogia con la disciplina estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro - Articolo 20, Dlgs 758/1994 - Sussistenza - Procedura di regolarizzazione dell’estinzione delle contravvenzioni – Omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione da parte dell’organo di vigilanza - Conseguenze - Improcedibilità dell’azione penale - Esclusione

N.d.R.: si riporta il provvedimento nei sui termini testuali ritenendo arbitrario apportarvi correzioni.

Nel procedimento estintivo degli illeciti ambientali ex articolo 318-bis e seguenti, Dlgs 152/2006 l'assenza di prescrizioni dell'Autorità di vigilanza non rende improcedibile l'azione penale.
Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza 24 febbraio 2020, n. 7220 in relazione al reato commesso dal titolare di un'azienda in Puglia per avere abbandonato, nell'esercizio della sua attività, in modo incontrollato, rifiuti speciali non pericolosi (articolo 256, Dlgs 152/2006). La Suprema Corte da un lato ha ricordato l'analogia del procedimento estintivo delle contravvenzioni in materia ambientale ex articolo 318-bis, Dlgs 152/2006 con quello in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 20 e seguenti, legge 758/1994). Dall'altro ha ricordato come la procedura in questione non è obbligatoria.
I Supremi Giudici hanno precisato che al pari dell'omologa procedura prevista dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, l'omessa indicazione, da parte dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale. La formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 24 febbraio 2020, n. 7220