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Inquinamento (altre forme di)
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 11 marzo 2020, n. 9736

Territorio - Inquinamento ambientale - Articolo 452-bis, Codice penale - Deterioramento o compromissione dell'ecosistema marino - Configurabilità del reato - Condizioni - Irreversibilità del danno - Necessità - Esclusione - Condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione - Qualificazione - Singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione del reato - Sussistenza

Le condotte successive a quella iniziale di deterioramento di un ecosistema non sono fatti non punibili ma singoli atti di un'unica azione lesiva costituenti inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale.
Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 11 marzo 2020, n. 9736 confermando la condanna di un soggetto che con una serie di azioni in un fondale marino in Campania aveva posto in essere un deterioramento significativo e misurabile dell'ecosistema marino, integrando il reato ex articolo 452-bis, Codice penale (inquinamento ambientale). La Suprema Corte ha sottolineato da un lato come per l'integrazione del reato non è necessario che il danno sia irreversibile (caratteristica dell'altro reato di disastro ambientale).
Dall'altro che le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non sono un "post factum" non punibile ma integrano singoli atti di un'unica azione lesiva che sposta in avanti la cessazione della consumazione del reato, finché il danno o la compromissione divengono irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche del reato di disastro ambientale ex articolo 452-quater, Codice penale.

Corte di Cassazione

Sentenza 11 marzo 2020, n. 9736