Sentenza Corte di Cassazione 29 aprile 2021, n. 16346
Rifiuti - Combustione illecita di rifiuti - Articolo 256-bis, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Verifica di un effettivo danno all'ambiente - Necessità - Esclusione - Incendio di cosa propria o altrui - Articolo 424, Codice penale - Differenze con la combustione illecita di rifiuti - Insorgenza di un pericolo di incendio - Necessità - Sussistenza
Appiccare il fuoco a un cumulo di rifiuti abbandonati integra il reato di combustione illecita di rifiuti indipendentemente dal fatto che si sia recato o meno danno all'ambiente.
La Cassazione nella sentenza 29 aprile 2021, n. 16346 ha ricordato il perimetro del reato di cui all'articolo 256-bis del Dlgs 152/2006 nel confermare la condanna del proprietario di un fondo di sua proprietà in Toscana aveva appiccato il fuoco a un cumulo di rifiuti. L'imputato sosteneva che la sua condotta non integrava il delitto di combustione illecita di rifiuti che gli era stato contestato quanto quello di incendio ex articolo 423, Codice penale, perché più che di rifiuti si trattava di combustione di materiale prevalentemente legnoso, non nocivo per l'ambiente.
Il richiamo al delitto di incendio non è pertinente secondo la Corte. L'introduzione del delitto di combustione illecita di rifiuti ex articolo 256-bis, Dlgs 152/2006 ha inteso rafforzare la tutela penale dell'ambiente laddove il delitto di incendio si configura quando dalla condotta di appiccare il fuoco "sorge il pericolo di un incendio", mentre nella combustione illecita, il semplice appiccare il fuoco a dei rifiuti configura il reato indipendentemente dal pericolo per l'ambiente. Essendo stato l'imputato sorpreso a bruciare quello che era di tutta evidenza un cumulo di rifiuti, anche pericolosi (flaconi di plastica, contenitori di prodotti chimici ed altri residui di attività edilizia) si configura il reato di combustione illecita di rifiuti senza che venga il rilievo la verifica di un danno all'ambiente. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 29 aprile 2021, n. 16346
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