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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 aprile 2020, n. 12180

Sicurezza sul lavoro – Cantiere mobile o temporaneo – Infortunio mortale di un pedone avvenuto nel cantiere – Reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Responsabilità del datore di lavoro - Mancata adozione di recinzioni e adeguata segnalazione - Violazione degli obblighi previsti dagli articolo 96 e 109, Dlgs 81/2008 - Sussistenza

Il titolare della posizione di garanzia in relazione a un cantiere stradale, ha l'obbligo di garantire la sicurezza anche per i terzi attraverso adeguate segnalazioni e recinzioni. La Corte di Cassazione con sentenza 15 aprile 2020, n. 12180 ha ribadito che la responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale è ravvisabile nei confronti di un soggetto, che anche se non coinvolto in concreto nella fase del sinistro, sia però portatore di garanzie per la tutela della sicurezza di terzi. Il titolare della posizione di garanzia ha infatti l'obbligo di effettuare una puntuale e completa valutazione del rischio così da individuare idonee recinzioni e segnalazioni della presenza di un cantiere, tali da impedire l'accesso a estranei come previsto dagli articoli 96 e 109, Dlgs 81/2008, e che garantiscano le lavorazioni in massima sicurezza. Nella fattispecie in oggetto i Giudici della Corte Suprema hanno ritenuto responsabile l'imputato veneto in ordine al reato di cui all'articolo 589 Codice penale, per la morte di un pedone che transitando nel cantiere privo di recinzione e di adeguata segnalazione, veniva investito da un autocarro durante una manovra di retromarcia.

Corte di Cassazione

Sentenza 15 aprile 2020, n. 12180