Sentenza Corte di Cassazione 20 febbraio 2024, n. 7414
Cantieri - Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva - Potere-dovere di sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente - Articolo 92, comma 1, lettera f), Dlgs 81/2008 - Violazione - Infortunio del lavoratore - Responsabilità (agli effetti civili) per il reato ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Violazione addebitale a prescindere dall'obbligo di alta vigilanza che grava sul coordinatore ex articolo 92, comma 1, lettere a) e d) del Dlgs 81/2008 - Sussistenza
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ha l'obbligo di ordinare la sospensione dei lavori ex Dlgs 81/2008 se riscontra direttamente un pericolo grave e imminente per i lavoratori.
Tale obbligo, spiega la Corte di Cassazione con sentenza 7414/2024, è attribuito dall'articolo 92, comma 1, lettera f) del Dlgs 81/2008 in relazione a qualsiasi ipotesi in cui il coordinatore per l'esecuzione dei lavori riscontri direttamente un pericolo grave e imminente, "a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è, invece, correlata agli obblighi di alta vigilanza, previsti dalle lettere a) e d) del medesimo articolo 92".
Sulla base di tale principio la Corte conferma quanto deciso dai Giudici di merito siciliani che hanno ritenuto l'imputato responsabile ex Dlgs 81/2008 per la violazione dell'obbligo di sospensione dei lavori, quale fattispecie illecita autonoma rispetto alle altre ipotesi disciplinate dall'articolo 92 del Dlgs 81/2008 e connesse agli obblighi di alta vigilanza del coordinatore sui rischi interferenziali (cioè i rischi che derivano dalla presenza nel medesimo cantiere di lavoratori di imprese diverse). (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 20 febbraio 2024, n. 7414
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