Sentenza Corte di Cassazione 8 aprile 2024, n. 14068
Sicurezza sul lavoro - Articolo 17, Dlgs 81/2008 - Obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi concreti presenti in azienda e di redigere il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) di cui all'articolo 28, Dlgs 81/2008 - Necessità - Sussistenza - Obbligo del datore di lavoro di adottare misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal Dvr - Necessità - Sussistenza - Violazione - Dvr incompleto ed adozione di attrezzature inadeguate - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro ex articolo 590, Codice penale - Presupposti - Accertamento in concreto del rapporto di causalità tra condotta omissiva ed evento lesivo - Necessità - Sussistenza
Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire che le attrezzature utilizzate dai lavoratori siano adeguate alle lavorazioni, anche in relazione a rischi non previsti nel Documento di valutazione (Dvr) ex Dlgs 81/2008.
Così la Corte di Cassazione che con sentenza 8 aprile 2024, n. 14068 torna sugli obblighi che il Dlgs 81/2008 pone a carico del datore di lavoro. In particolare ricordando che su tale soggetto grava il compito di analizzare, "secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica", tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, redigere il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) in cui indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati.
La Corte precisa sul punto che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal Dvr "così sopperendo alla previsione anticipata".
Nella specie la Corte conferma la penale responsabilità dell'amministratore unico di una società per l'infortunio di un lavoratore. In particolare perché, indipendentemente dalla riscontrata carenza del Dvr, era emerso che lo svolgimento delle operazioni era avvenuto mediante l'adozione di un mezzo del tutto inadeguato alle lavorazioni svolte. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 8 aprile 2024, n. 14068
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