Sentenza Corte di Cassazione 29 aprile 2020, n. 13188
Rifiuti – Abbandono o deposito incontrollato panni "usa e restituisci" intrisi di sostanze oleose e solventi ritirati presso l’utilizzatore da parte del gestore dei rifiuti - Reato di traffico illecito di rifiuti ex articolo 260 del Dlgs 152/2006 (N.d.r.: ora articolo 452-quaterdecies del Codice penale) – Sussistenza – Attività lavaggio di analoghi panni da parte del noleggiatore/raccoglitore con conseguente inquinamento falde acquifere – Reato disastro "innominato" ex articolo 434 del Codice penale – Sussistenza – Adesione accordo di programma di settore (ex articoli 177 e seguenti del Dlgs 152/2006) o titolarità autorizzazione trattamento rifiuti (ex articolo 208 del medesimo Dlgs) – Irrilevanza - Sussistenza – Qualificazione giuridica dei panni e delle sostanze come rifiuto pericoloso (N.d.R.: ex articolo 183 lettera b) del Dlgs 152/2006) – Sussistenza - Qualifica come sottoprodotto ex articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 – Insussistenza
L'aver aderito a un Accordo di programma ex articolo 180-bis del Dlgs 152/2006 non può "sanare" gli stoccaggi e i trattamenti di rifiuti che non rispettano i principi base della disciplina.
La Corte di Cassazione (sentenza 13188/2020) ha così respinto il ricorso presentato dall'amministratore unico di una società attiva nel noleggio dei panni tecnici per le pulizie industriali, contro una sentenza di condanna della Corte di Appello di Brescia per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-quaterdecies del Codice penale), disastro "innominato" (articolo 434 C.p.) e adulterazione di sostanze alimentari (articolo 440 C.p.).
Nel dettaglio, il ricorrente è stato condannato per aver, dopo il ritiro presso l’utilizzatore, abbandonato "panni industriali" intrisi di sostanze oleose e solventi ed aver poi abusivamente gestito ingenti quantitativi di analoghi rifiuti in modo completamente difforme rispetto all’accordo di programma siglato tra il MinAmbiente, il MinAttività produttive e Mewa Srl nel 2004 (al quale il ricorrente aveva aderito, anche se successivamente era stato escluso dal Comitato di vigilanza), così cagionando un disastro ambientale costituito da un gravissimo inquinamento del terreno e della falda acquifera sottostante l'insediamento ed aver adulterato, prima del loro attingimento, le acque destinate all'alimentazione di pozzi ad uso alimentare, irriguo e zootecnico.
Ai sensi dell'articolo 206 del Dlgs 152/2006, ricordiamo, il MinAmbiente può stipulare accordi di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, finalizzati a determinati obiettivi, come la "sperimentazione, promozione e attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti". (RR)
Corte di Cassazione
Sentenza 29 aprile 2020, n. 13188
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