Sentenza Corte di Cassazione 16 dicembre 2024, n. 46231
Rifiuti - Rifiuti speciali pericolosi (N.d.R.: articolo 184, Dlgs 152/2006) - Realizzazione e gestione di discarica abusiva - Reato ex articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Bonifica dei luoghi da parte dell'autore del reato - Presupposto sufficiente a consentire l'applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis, Codice penale - Esclusione - Ragioni - Bonifica quale adempimento richiesto dalla legge (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006) - Sussistenza
La bonifica dei luoghi da parte di colui che ha precedentemente realizzato su quell'area una discarica abusiva non esclude la sua punibilità per "particolare tenuità" del fatto perché è un adempimento imposto dal Codice ambientale.
Lo precisa la Corte di Cassazione con sentenza 46231/2024 pronunciandosi sull'istituto previsto dall'articolo 131-bis del Codice penale che esclude la punibilità per un reato quando "l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".
La Corte ricorda che la condotta successiva al fatto illecito è un elemento che può essere utilizzato per valutare la tenuità dell'offesa. Ma precisa che se tale condotta è imposta dalla legge essa non basta per integrare la tenuità dell'offesa e quindi escludere la punibilità per il reato.
I Giudici sottolineano che nella vicenda esaminata è vero che l'imputato ha provveduto a bonificare i luoghi su cui aveva precedentemente realizzato una discarica abusiva. Ma tale comportamento è prescritto dalla legge (articolo 256, comma 3 del Dlgs 152/2006) e dunque non è "valutabile come una condotta costituente una manifestazione di resipiscenza e rimeditazione della gravità del fatto commesso". (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 16 dicembre 2024, n. 46231
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