Sentenza Corte di Cassazione 5 maggio 2020, n. 13575
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Reato-presupposto - Violazione delle norme antinfortunistiche - Inadeguata dotazione dei dispositivi di protezione - Infortunio del lavoratore - Lesioni colpose - Articolo 590, codice penale - Obbligo del datore di lavoro di fornire adeguati dispositivi di protezione - Articolo 77, Dlgs 81/2008 - Documento di valutazione dei rischi - Articolo 29, Dlgs 81/2008 - Mancata formazione dei lavoratori - Responsabilità amministrativa della società - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Sussistenza - Reato-presupposto commesso nell'interesse o vantaggio della società - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Nozione di vantaggio - Velocizzazione degli interventi manutentivi tali da incidere sui tempi di lavorazione - Rientra
Se un'azienda per velocizzare lavori di manutenzione ha fornito al lavoratore dispositivi di protezione inadeguati e questo si infortuna, scatta la responsabilità della società ex Dlgs 231/2001.
La Cassazione nella sentenza 5 maggio 2020, n. 13575 ha confermato la condanna di una società del Veneto per responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 per il reato-presupposto di lesioni a un lavoratore (articolo 590, comma 3, Codice penale) in seguito alla violazione di norme antinfortunistiche. L'infortunio si era verificato in quanto il lavoratore non era stato dotato di guanti idonei alla protezione dal calore del macchinario che stava usando. Il rischio pur individuato nel documento di valutazione dei rischi (Dvr) ex Dlgs 81/2008 non aveva portato alla dotazione di dispositivi di protezione idonei né alla formazione dei lavoratori sulla prevenzione del rischio.
Il "vantaggio" per l'impresa dalla violazione delle norme antinfortunistiche, necessario ai sensi dell'articolo 5, Dlgs 231/2001, perché si possa configurare la responsabilità amministrativa degli Enti per il reato-presupposto di lesioni colpose al lavoratore, è consistito, per la Suprema Corte, nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione. Un risparmio di tempo che rientra nella nozione di "vantaggio" che inchioda la società alla sua responsabilità. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 5 maggio 2020, n. 13575
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