Sentenza Tar Toscana 9 giugno 2020, n. 693
Rumore - Acque - Effettuazione di opere che interessano il servizio idrico integrato - Limiti di emissione del rumore - Comune con territorio di interesse paesaggistico-ambientale e turistico - Imposizione di limiti più restrittivi - Articolo 6, comma 3, legge 447/1995 - Applicabilità ai lavori relativi al servizio idrico - Esclusione - Ragioni - Inapplicabilità ai servizi pubblici essenziali - Modifica del Piano di classificazione acustica - Competenza - Consiglio comunale - Articolo 42, Dlgs 267/2000 - Sussistenza - Modifiche da parte della Giunta comunale - Illegittimità - Sussistenza
La possibilità per i Comuni di interesse paesaggistico-ambientale e turistico di prevedere limiti alle emissioni rumorose più restrittivi rispetto a quelli nazionali non si applica per le opere del servizio idrico, un servizio pubblico essenziale.
Così ha deciso il Tar Toscana nella sentenza 9 giugno 2020, n. 693. Infatti ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della legge n. 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) il Comune, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, può individuare limiti di esposizione al rumore più restrittivi di quelli determinati ai sensi delle norme statali e regionali di riferimento. La norma però non si applica ai servizi pubblici essenziali come il servizio idrico integrato oggetto del caso di specie.
In questo senso è stata ritenuta illegittima la delibera della Giunta di un Comune a vocazione turistica che aveva modificato in senso restrittivo il Piano di classificazione acustica con lo scopo di impedire la prosecuzione dei lavori di un impianto di dissalazione delle acque marine realizzato dal gestore del servizio idrico integrato su progetto dell'Autorità idrica toscana, Ente titolare delle funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del Servizio idrico integrato regionale (Lr 69/2001). Inoltre la modifica del Piano di classificazione acustica la può fare solo il Consiglio comunale, non la Giunta. Anche sotto questo profilo dunque l'atto della Giunta è illegittimo ai sensi dell'articolo 42, Dlgs 267/2000 (T.U. Enti locali). (FP)
Tar Toscana
Sentenza 9 giugno 2020, n. 693
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