Sentenza Corte Costituzionale 23 ottobre 2020, n. 222
Territorio - Demanio marittimo - Concessioni demaniali - Disciplina - Legislazione regionale - Regione Veneto - Lr 4 novembre 2002, n. 33 - Affidamento della concessione - Condizioni - Previsione della corresponsione di un indennizzo al gestore uscente - Principi di libera concorrenza e libertà di stabilimento - Riserva alla competenza esclusiva statale - Sussistenza - Acquisizione al demanio delle opere non amovibili al cessare della concessione - Articolo 49, Codice della navigazione - Legittimità - Sussistenza - Normativa europea - Direttiva "servizi" 2006/123/Ce - Previsione della possibilità di adottare garanzie per l’ammortamento degli investimenti effettuati dal gestore uscente - Mancato esercizio di tale opzione da parte del Legislatore italiano - Possibilità - Sussistenza - Intervento regionale in merito - Illegittimità costituzionale - Sussistenza
La competenza in materia di concessioni demaniali marittime è esclusiva statale e le Regioni non possono dettare norme sulle compensazioni ai gestori uscenti.
La Corte Costituzionale nella sentenza 23 ottobre 2020, n. 222 ha bocciato le norme della legge sul turismo della Regione Veneto relative alle concessioni demaniali marittime con riferimento alla previsione di indennizzi al gestore uscente che subordina il rilascio della concessione al gestore entrante. I Supremi Giudici Costituzionali hanno ricordato che nella disciplina degli affidamenti delle concessioni demaniali marittime hanno particolare rilevanza i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, che sono riservati allo Stato.
Il Legislatore nazionale non assegna alcun rilievo alle componenti economico-aziendali dell'impresa del concessionario uscente, in caso di definizione del rapporto e questo vale anche nel caso egli abbia realizzato opere inamovibili che ex articolo 49, Codice della navigazione possono essere acquisite al demanio senza alcun compenso o rimborso, ovvero senza oneri che gravino sul subentrante. E il fatto che le norme Ue (direttiva "servizi" 2006/123/Ce) consentano ai Legislatori nazionali di adottare garanzie per l'ammortamento degli investimenti effettuati dal gestore uscente non permette alle Regioni di "sostituirsi" al Legislatore statale nelle modalità con cui egli ha deciso di attuare tale prerogativa, né di intervenire se egli, nella sua competenza esclusiva ha deciso di non avvalersi di tale possibilità. (FP)
Corte Costituzionale
Sentenza 23 ottobre 2020, n. 222
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