Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Territorio
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 1 marzo 2023, n. 2192

Territorio - Demanio marittimo - Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - Proroga automatica delle concessioni in essere ai sensi dell'articolo 1, commi 682, 683 e 684 della legge 145/2018, dell'articolo 182, comma 2, del Dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020 e dell'articolo 10-quater, comma 3, del Dl 198/2022, convertito dalla legge 14/2023 - Contrasto con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/Ce - Sussistenza - Carattere self executing dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/Ce - Sussistenza - Obbligo di disapplicazione della normativa italiana in contrasto - Sussistenza - Obbligo di disapplicazione anche in capo alla Pubblica Amministrazione - Sussistenza

La proroga nazionale automatica delle concessioni demaniali marittime è in aperto contrasto con la disposizione dettagliata dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/Ce e va disapplicata da qualunque organo dello Stato.
La conferma arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza 1 marzo 2023, n. 2192 in merito alla disposizione di un Comune che aveva avviato la predisposizione degli atti finalizzati all'estensione, sino al 31 dicembre 2033, della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, come previsto dall'articolo 1, commi 682, 683 e 684 della legge 30 dicembre 2018, n. 45 e dall'articolo 182, comma 2, del Dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020.
Le disposizioni in questione si pongono in contrasto con l'articolo 12 della direttiva "servizi" 2006/123/Ce che vieta le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Si tratta di una norma cosiddetta "self executing" e quindi immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, "con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate".
La disapplicazione, affermano i Giudici, colpisce anche il recente articolo 10-quater, comma 3, del Dl 198/2022, convertito dalla legge 14/2023 che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere. Infine, i Supremi Giudici amministrativi ricordano la norma interna in contrasto con quella unionale self executing non va disapplicata solo dai Giudici ma anche dalla Pubblica Amministrazione, compresi i Comuni (vedi da ultimo, proprio in relazione alle concessioni demaniali, Corte di Giustizia Ue 20 aprile 2023, causa C?348/22). (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 1 marzo 2023, n. 2192