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Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato Adunanza plenaria 9 novembre 2021, n. 18

Territorio - Demanio - Concessioni demaniali - Proroga delle concessioni al 2033 - Articolo 1, commi 682 e 683, legge n. 145/2018, articolo 182, comma 2, Dl n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 - Contrasto con l'articolo 49, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/Ce - Sussistenza - Natura "self-executing" della direttiva 2006/123/Ce - Sussistenza - Obbligo di applicazione della direttiva 2006/123/Ce da parte sia del Giudice che della pubblica Amministrazione - Sussistenza - Proroga della concessione disposta dalla P.a. o effetto di un giudicato - Inefficacia - Sussistenza

N.d.R.: dello stesso tenore è Consiglio di Stato adunanza plenaria 9 novembre 2021, n. 17.

Arriva dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria chiarezza sulle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative, la proroga al 2033 disposta dal Legislatore è in contrasto col diritto Ue.
Con due sentenze di analogo tenore, n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, l'Adunanza plenaria ha affermato che l'articolo 1, commi 682 e 683, legge n. 145 del 2018, che dispone la proroga automatica e generalizzata fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali nonché la moratoria introdotta in correlazione la pandemia Covid-19 dall'articolo 182, comma 2, Dl n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, sono in contrasto con il diritto Ue (articolo 49 Tfue e articolo 12 della direttiva 2006/123/Ce) e non devono essere applicate né dai Giudici né dalla pubblica Amministrazione.
I principi fissati dalla Adunanza plenaria sono così riassumibili: l'articolo 12 della direttiva 2006/123/Ce ha natura "self executing" e quindi può essere direttamente applicato non solo dal Giudice ma anche dalla P.a. che altrimenti emanerebbe atti illegittimi che dovrebbero essere poi annullati dal Giudice con aggravio dell'azione amministrativa; il principio di non applicazione delle norme italiane vale anche in caso di proroga di una concessione anche derivante da una sentenza passata in giudicato. Tale proroga è inefficace (tamquam non esset). Visti gli effetti "dirompenti" della pronuncia, il Consiglio di Stato ne ha disposto l'efficacia fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere. Il termine, aggiunge opportunamente il Collegio, non è prorogabile da Legislatore a pena di scontare lo stesso contrasto col diritto Ue. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 9 novembre 2021, n. 18