Sentenza Tar Lazio 9 novembre 2020, n. 417
Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Azienda chimica - Procedimento di riesame dell'autorizzazione - Articolo 29-quater e articolo 29-octies, Dlgs 152/2006 - Esiti - Modifica dell'autorizzazione individuando limiti tabellari per lo scarico dei reflui in un fosso - Procedimento - Convocazione di una Conferenza di servizi - Comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento e suo coinvolgimento - Articolo 29-octies, comma 10, Dlgs 152/2006 - Obbligatorietà - Sussistenza - Mancato rispetto degli obblighi procedimentali - Effetti - Illegittimità del provvedimento adottato - Sussistenza
Il riesame di un'autorizzazione integrata ambientale – specie se rilasciata in esito a un procedimento complesso - richiede il coinvolgimento del privato e il rispetto dello stesso procedimento usato per il rilascio.
Lo ha chiarito il Tar Lazio che con la sentenza 9 novembre 2020, n. 417 ha annullato il provvedimento di una Provincia che aveva riesaminato d'ufficio l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a una industria chimica individuava nuovi limiti tabellari da rispettarsi per lo scarico dei reflui in un fosso. I Giudici laziali hanno evidenziato come risultasse dalla documentazione che la Provincia aveva agito senza convocare una Conferenza di servizi, senza informare il titolare dell'autorizzazione dell'avvio del procedimento.
Per il Tar, ai sensi degli articoli 29-quater e 29-octies, comma 10, Dlgs 152/2006 un procedimento di riesame dell'Aia chiede di essere svolto con le stesse modalità con cui si è svolto il procedimento autorizzatorio, specie se la prima Aia è stata rilasciata in esito a una procedura complessa. La normativa in questione, in altri termini, sancisce il principio per cui per l'emanazione di un provvedimento di annullamento, revoca o modifica di uno precedente devono essere usate le stesse forme e la medesima procedura seguite nell'adottare l'atto da annullare, revocare o modificare. Quindi occorreva sentire tutti gli Enti coinvolti, avvisare il privato dell'avvio del procedimento e anche convocarlo. Non averlo fatto determina l'illegittimità del provvedimento adottato. (FP)
Tar Lazio
Sentenza Tar Lazio 9 novembre 2020, n. 417
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