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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 25 novembre 2021, n. 43333

Rifiuti - Autorizzazione ordinaria al recupero di rifiuti ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Ritiro di rifiuti in rame - Prescrizione del provvedimento autorizzatorio - Divieto di ritiro di rifiuti di provenienza domestica - Richiamo dell’autorizzazione al Dm 5 febbraio 1998, allegato 1, suballegato 1, punto 5.8.1 che riguarda le autorizzazioni in regime semplificato e non ordinario - Irrilevanza - Prescrizione dell’autorizzazione che vieta il ritiro del rame da privati - Eccesso di discrezionalità amministrativa - Esclusione - Gestione dei rifiuti di rame di provenienza domestica - Responsabilità per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Se l'autorizzazione al ritiro di rifiuti di rame è rilasciata con prescrizione di escludere quelli di origine domestica, il loro ritiro da privati configura gestione illecita di rifiuti.
A ricordarlo la Corte di Cassazione che ha confermato con la sentenza 25 novembre 2021, n. 43333 la condanna del titolare di una azienda che, autorizzato al ritiro di rifiuti di cavi in rame provenienti da scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche di telecomunicazione di apparati elettrici, elettrotecnici ed elettronici, ritirava anche un quantitativo di rame di origine domestica, quindi proveniente da privati. L'imputato lamentava che le prescrizioni contenute nell'autorizzazione concessa all'impresa richiamavano il Dm 5 febbraio 1998 (che vieta il ritiro dei rifiuti dai privati) il quale però riguarda le procedure semplificate di recupero, mentre l'impresa operava in autorizzazione ordinaria ex articolo 208, Dlgs 152/2006 per cui i criteri di recupero dovevano esclusivamente ritenersi quelli fissati nel provvedimento autorizzativo.
La Cassazione fa però notare che l'autorizzazione era stata rilasciata in conformità al progetto presentato che non prevedeva il ritiro dei rifiuti di rame da privati anche a prescindere del richiamo contenuto nella stessa alle prescrizioni tecniche di cui al Dm 5 febbraio 1998. Il richiamo alle previsioni di quest'ultimo Dm contenuto nell'autorizzazione (in particolare, allegato 1, suballegato 1, punto 5.8.1 – provenienza spezzoni di cavo di rame) era assolutamente conforme all'istanza presentata dal privato. Infine la prescrizione del divieto di ritiro da privati non costituisce un eccesso di discrezionalità amministrativa, da un lato perché rispondente a generali esigenze di precauzione e controllo rispetto alla selezione della fonte del particolare rifiuto, d'altro lato perché non comprime eccessivamente l'iniziativa privata sotto il profilo tecnico ed economico. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 25 novembre 2021, n. 43333