Ordinanza Corte di Cassazione 13 febbraio 2025, n. 5954
Rifiuti - Combustione illecita di rifiuti ex articolo 256-bis del Dlgs 152/2006 - Recupero rifiuti di rame attraverso la rimozione della guaina tramite abbruciamento - Pratica non rientrante tra quelle ammesse dal Dm 5 febbraio 1998 sul recupero semplificato di rifiuti - Sussistenza - Responsabilità penale - Sussistenza - Applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di dui all'articolo 131-bis, del Codice penale - Esclusione - Ragioni - Notevole quantitativo di cavi di rame oggetto di combustione e impatto dell'operazione sull'ambiente circostante - Legittimità - Sussistenza
L'attività di recupero dei rifiuti di rame si deve svolgere seguendo le indicazioni tecniche previste dalla normativa settoriale, in caso contrario l'impresa rischia di incorrere in responsabilità per attività illecita.
A ricordarlo la Corte di Cassazione nella ordinanza 13 febbraio 2025, n. 5954. Il titolare di una impresa aveva effettuato una attività di recupero dei rifiuti di rame attraverso l'asportazione della guaina ricoprente i cavi. L'operazione non era stata eseguita però secondo le disposizioni sul recupero semplificato dei rifiuti previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Il colpevole aveva, infatti, rimosso la guaina attraverso l'abbruciamento della stessa. Un comportamento non previsto dal decreto ministeriale in questione, pertanto fuori legge.
L'autore del fatto era così incorso nel reato di combustione illecita di rifiuti previsto dall'articolo 256-bis del decreto legislativo 152/2006. Esclusa anche l'applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto prevista dall'articolo 131-bis del Codice penale. L'azione del colpevole non è stata ritenuta "tenue" dal Giudice, considerata la grande quantità di cavi di rame che erano stati bruciati (circa 60 kg) e l'impatto sull'ambiente circostante coperto da una fitta coltre di fumo nero. (FP)
Corte di Cassazione
Ordinanza 13 febbraio 2025, n. 5954
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