Sentenza Tar Lombardia 1 febbraio 2021, n. 303
Rifiuti - Albo dei Gestori ambientali - Articolo 91 Dlgs 159/2011 - Informazione interdittiva antimafia - Effetti - Cancellazione dall'Albo gestori - Articoli 10 e 20, Dm 120/2014 - Provvedimento avente natura vincolata - Sussistenza - Violazione del diritto a partecipare al procedimento - Annullamento del provvedimento - Articolo 21-octies, legge 241/1990 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Atto vincolato che non lascia all'Amministrazione alcun apprezzamento discrezionale
È legittima la cancellazione automatica dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in presenza dell'emissione di una interdittiva antimafia.
Lo ha ricordato il Tar Lombardia nella sentenza 1° febbraio 2021, n. 303, rigettando le doglianze di una impresa nei confronti della quale il Prefetto aveva emesso una informazione interdittiva antimafia ex articolo 91, Dlgs 159/2011 comportando come conseguenza un provvedimento di cancellazione dall'Albo gestori ambientali per le categorie 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi).
I Giudici amministrativi hanno sottolineato che per pacifica Giurisprudenza la cancellazione dall'Albo gestori ambientali ex articolo 20, Dm 120/2014 è un atto vincolato conseguenza dell'emissione del provvedimento interdittivo antimafia. Pertanto non essendoci alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo all'Amministrazione procedente, non può operare l'annullamento del provvedimento ex articolo 21-octies legge 241/1990 per mancata partecipazione al relativo procedimento. (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 1 febbraio 2021, n. 303
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