Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Inquinamento (altre forme di)
Giurisprudenza

Sentenza Tar Sicilia 1 marzo 2021, n. 615

Inquinamento (altre forme di) - Elettrosmog - Installazione di infrastrutture di telecomunicazione - Divieto - Ordinanza sindacale contingibile e urgente - Articolo 54, Dlgs 267/2000 - Presupposti - Situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo suffragate da adeguata istruttoria e congrua motivazione - Necessità - Sussistenza - Limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità - Competenza statale - Articolo 8, comma 6, legge 36/2001 - Sussistenza - Divieto di incidere sulla competenza statale anche con ordinanze urgenti - Sussistenza - Possibilità per il Comune di porre divieti generalizzati alla realizzazione di impianti di telecomunicazione - Esclusione

Il Sindaco di un Comune non può con ordinanza contingibile e urgente basata su semplice principio di precauzione vietare l'installazione di impianti di telecomunicazione.
Lo ha ricordato il Tar Sicilia che con la sentenza 1° marzo 2021, n. 615 ha annullato l'ordinanza di un Sindaco che vietava a una società di telecomunicazione di installare o sperimentare nuovi impianti invocando il principio di precauzione a tutela della salute dei cittadini. I Giudici siciliani da un lato hanno precisato che le ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex articolo 54, Dlgs 267/2000 presuppongono la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento; questo potere extra ordinem deve essere suffragato da adeguata istruttoria e congrua motivazione, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Quanto all'invocato principio di precauzione in materia di elettrosmog, esso è assicurato dalla normativa statale (legge quadro 36/2001) e come chiarito dall'articolo 8, comma 6, della citata legge, spetta allo Stato, non al Sindaco, dettare disposizioni sui limiti di esposizione all'elettrosmog. E i regolamenti comunali non possono introdurre limitazioni alla localizzazione degli impianti di telecomunicazioni in aree generalizzate del territorio. E se è vero che la novella legislativa in parola è stata introdotta nella legge 36/2011 a luglio 2020 (dopo l'emissione dell'ordinanza impugnata), è anche vero che il Legislatore si è limitato a "codificare" un pacifico orientamento della Giurisprudenza da cui i Giudici siciliani non hanno inteso discostarsi. (FP)

Tar Sicilia

Sentenza 1 marzo 2021, n. 615