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Inquinamento (altre forme di)
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 2023, n. 4583

Inquinamento (altre forme di-) - Elettrosmog - Autorizzazione alla realizzazione di impianti di telecomunicazioni ex articolo 44 (già articolo 87), Dlgs 259/2003 e articolo 8, Lr Emilia-Romagna 30/2000 - Definizione - Silenzio-assenso - Sussistenza - Obbligo del Comune di verifica dei presupposti di legge entro i termini stabiliti senza possibilità di ulteriori valutazioni discrezionali - Sussistenza - Regolamento comunale sull'elettrosmog a tutela dei cittadini dalle emissioni degli impianti ex articolo 8, comma 6, legge 36/2001 - Divieto di prevedere un divieto generalizzato di installazione di impianti di telecomunicazione in aree urbanistiche predefinite - Sussistenza

La normativa sulla autorizzazione degli impianti di telecomunicazione impone tempi certi e solo entro questi termini il Comune può fare valere elementi che ostano all'accoglimento della domanda.
Un principio ricordato dal Consiglio di Stato nella sentenza 8 maggio 2023, n. 4583 che ha respinto le doglianze contro l'autorizzazione rilasciata in Emilia-Romagna per un nuovo impianto di telefonia mobile. La normativa di settore, articolo 87, Dlgs 259/2003 (ora articolo 44) e l'articolo 8, della Lr Emilia Romagna del 31 ottobre 2000, n. 30 prevedono un procedimento che si perfeziona con il silenzio-assenso. I Giudici amministrativi hanno precisato che "la legge ha imposto tempi certi per la sua definizione, soltanto all'interno dei quali il Comune ha la possibilità di far valere eventuali elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza. La necessità di completare la rete della telefonia mobile ha indotto, infatti, il Legislatore a sancire con il silenzio assenso la violazione, da parte del Comune, dei tempi a sua disposizione per l'esame dell'istanza".
Il Comune, pertanto, deve solo verificare la presenza di tutti i presupposti di legge, ricorrendo i quali l'impianto può essere realizzato, non avendo l'Ente nessun margine di discrezionalità nel valutare la domanda, essendo le stazioni radio base equiparate, a tutti gli effetti, ad opere di urbanizzazione primaria. Anche la valutazione in materia di tutela della salute dei cittadini dall'elettrosmog affidata alla regolamentazione comunale dall'articolo 8, comma 6, legge 36/2001 incontra il limite di non potere prevedere un divieto generalizzato di installazione di impianti di telecomunicazione in aree urbanistiche predefinite.
Ricordiamo infine che le recenti modifiche all'articolo 8, comma 6, legge 36/2001 da parte del Dl 23/2023 prevedono che il regolamento comunale sull'elettrosmog dovrà comunque tenere conto delle disposizioni di legge sulle autorizzazioni degli impianti di telecomunicazioni, compreso l'articolo 44, Dlgs 259/2003 sull'autorizzazione di nuovi impianti. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 8 maggio 2023, n. 4583