Sentenza Tar Veneto 22 dicembre 2020, n. 1307
Inquinamento (altre forme di) - Inquinamento elettromagnetico - Installazione di un impianto di telefonia - Articolo 87, Dlgs 259/2003 (N.d.R.: dal 24/12/2021, articolo 44 dello stesso decreto) - Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco - Presupposti - Articolo 54, Dlgs 267/2000 - Pericolo eccezionale per l'igiene, la sanità o l'incolumità pubblica - Ordinanza che vieta l'installazione di un impianto tecnologico - Illegittimità - Sussistenza - Potere dei Comuni di vietare in modo generalizzato l'installazione degli impianti di telecomunicazione - Articolo 8, comma 6, legge n. 36/2001 - Obbligatorietà - Sussistenza
Se mancano i presupposti e le condizioni di urgenza a tutela di salute e ambiente il Sindaco non può con ordinanza impedire la realizzazione di impianti di telecomunicazioni.
Seguendo il corso di consolidata Giurisprudenza in materia, il Tar Veneto con la sentenza 22 dicembre 2020, n. 1307 ha annullato l'ordinanza emessa dal Sindaco di un Comune che vietava su tutto il territorio comunale l'installazione di impianti di telecomunicazione con nuova tecnologia fino all'uscita di determinate pubblicazioni scientifiche che ne garantissero la non pericolosità. Per i Giudici veneti non ci sono i presupposti richiesti dall'articolo 54, Dlgs 267/2000 per emanare l'ordinanza. Si tratta di un potere extra ordinem, atipico, di deroga agli strumenti ordinari da esercitarsi solo se vi è un pericolo eccezionale per la sanità, l'igiene o la salute pubblica.
Non è questo il caso, per il Tar del Veneto, dato che la procedura ordinaria di autorizzazione degli impianti di telecomunicazioni ex Dlgs 259/2003 definisce pienamente la materia e demanda all'Arpa le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l'accertamento dell'osservanza dei "valori soglia" definiti dalla legge quadro sull'elettrosmog 36/2001 a tutela della salute collettiva. Inoltre l'articolo 8, comma 6, legge 36/2001 "sigillando" legislativamente un orientamento della Giurisprudenza, esclude la possibilità per i Comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione degli impianti in aree generalizzate del territorio ma solo in certi siti individuati in modo specifico. (FP)
Tar Veneto
Sentenza 22 dicembre 2020, n. 1307
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